ACN del 29 marzo 2018
ACN del 29 marzo 2018
SIMET organizza un ricorso collettivo a favore dei medici iscritti al corso o già in possesso dell’attestato di formazione specifica in Medicina Generale
Per tutti i Medici che hanno frequentato, o stanno frequentando i Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale, con iscrizione a partire dal 1994 ad oggi, è possibile la presentazione di un ricorso collettivo per vedere riconosciuti i danni derivanti dalla mancata corretta attuazione delle Direttive Comunitarie da parte dello Stato Italiano.
Come è noto il corso di formazione specifica in Medicina Generale è stato previsto con la Legge 30.07.1990 n. 212, in attuazione della direttiva n. 86/457/CEE ed è un titolo necessario per svolgere l'attività di medico chirurgo di Medicina Generale.
L'aspetto economico è stato disciplinato inizialmente con D.L. 325/1994, e attualmente dal Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006.
Pur essendo la legge di riferimento per tale percorso formativo la stessa che disciplina le specialità universitarie (il D.lgs. n. 368/1998), per i partecipanti a tale corso è stato tuttavia sempre previsto un trattamento economico ingiustificatamente sfavorevole e discriminatorio, ammontante, ad oggi, a una borsa di studio circa 11.592 Euro lordi all'anno, da cui vengono quindi detratti ritenute e addizionali IRPEF.
Di conseguenza la frequenza al corso di formazione in Medicina Generale comporta il percepimento di importo mensile netto di circa € 840,00, con impegno a tempo pieno e incompatibilità di altre attività lavorative.
A ciò si aggiunge il costo delle polizze assicurative professionali, con condizioni stabilite dalle Regioni di appartenenza.
Tale trattamento è ampiamente inferiore all'attuale compenso degli ammessi ai corsi di specializzazione universitari, per i quali, per effetto dei DPCM adottati nel 2007, il compenso è stato aumentato sino a circa 21.000 euro annui (a fronte di circa 9.600,00 per gli altri),
Inoltre, la remunerazione riconosciuta per frequentare le predette scuole di specializzazione è esente dall'IRPEF (secondo quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate risoluzione 338/E del 30 ottobre 2002) e le strutture sanitarie provvedono al pagamento dell'assicurazione per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione.
Il più sfavorevole (sin dal 1994!) trattamento economico riservato agli iscritti ai corsi in Medicina Generale, rispetto a quello previsto dal D.Lgs. n. 368/1999 e reso concreto dai D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007, in applicazione diretta della direttiva 93/16/CEE, non appare giustificato da norme di diritto, né da diverse circostanze di fatto, essendo le modalità di organizzazione e frequenza dei corsi in MMG del tutto equiparabili a quelli di specializzazione medica (tempo pieno, orari, esclusività).
Con il predetto ricorso potrà pertanto essere richiesta a titolo forfettario la differenza retributiva tra la borsa di studio attualmente percepita, e quella percepita dai medici in formazione specialistica universitaria.
Sarà possibile presentare il ricorso anche per i medici che hanno seguito il corso di Medicina Generale a partire dall'anno 1994/95.
Il costo per ogni aderente iscritto al SIMET sarà di Euro 400,00 (4% ed IVA 22% già compresi nei 400,00 €), più un conguaglio finale pari a percentuale del 10% sugli importi recuperati.
Le adesioni dovranno pervenire tramite mail inviata a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., unitamente alla scheda di iscrizione al SIMET.
La documentazione necessaria per il ricorso (documento di identità, copia tesserino sanitario e attestato di formazione/frequenza al Corso di formazione in Medicina Generale) dovrà successivamente essere inviata direttamente allo studio legale.
In allegato il modulo per la richiesta del certificato di frequenza e dell'attestato di formazione alla Regione Lombardia.
Nel caso di cessata iscrizione al SIMET, fatta eccezione per i casi di cessata attività professionale nella Medicina Generale, la convenzione con lo studio legale avrà decadenza immediata
Sottoscritta alla SISAC la preintesa dell'ACN che consente di ottenere il recupero degli arretrati
Il comunicato dell'intersindacale al termine dell'incontro del 1 marzo 2018 in SISAC:
" Si è svolto il 1° marzo il previsto incontro tra sindacati della medicina generale e Sisac per il rinnovo dell’Acn, riguardante oltre 70.000 medici di medicina generale. L’unità della categoria ha permesso di porre le basi per la sottoscrizione, nel breve, di un accordo che permetta il recupero degli arretrati, che la categoria aspetta da anni (circa 300 milioni di euro). In presenza del recupero degli arretrati non sono stati previsti compiti aggiuntivi. Di particolare rilievo la semplificazione e la velocizzazione dell’accesso alla professione per l’inserimento dei giovani colleghi. Un obiettivo comune maggiore sicurezza per le guardie mediche e maggiori tutele per le colleghe in gravidanza. Le organizzazioni sindacali ritengono improrogabile l’aumento complessivo delle borse di studio per il Corso di formazione specifica in medicina generale. Stralciata la parte riguardante l’aumento del massimale e la medicina penitenziaria. Demandati a successivi approfondimenti gli altri punti proposti dalla Sisac, tra l’altro l’emergenza territoriale"
Cronicità Lombardia: il Simet d'accordo con Slow Medicine
La lettera del segretario regionale del Simet dr Giancarlo Testaquatra a QS del 12 febbraio 2018:
"Gentile direttore,
ci ha colpito ed incoraggiato la argomentata lettera del dottor Antonio Bonaldi (allegata), presidente di Slow Medicine, sulla gestione delle cronicità in Lombardia. Ci appare corretta la valutazione di Slow Medicine dei rischi di questa riforma: “prima di tutto perché pregiudica la continuità delle cure e il rapporto di fiducia medico/paziente e in secondo luogo perché minaccia la sopravvivenza del servizio sanitario pubblico”.
Ancora ci piace citare Bonaldi per quanto riguarda il piano organizzativo della riforma: “la proposta, oltre ad essere oltremodo macchinosa, rappresenta una vera e propria minaccia per la sopravvivenza del servizio sanitario pubblico. Essa, infatti, sottrae al medico curante uno dei suoi compiti più importanti e introduce la possibilità di affidare a gestori privati la cura di un grandissimo numero di pazienti affetti da patologie croniche (oltre 3 milioni in Lombardia). Un’occasione ghiotta che molti imprenditori, attenti al profitto più che ai bisogni di salute, non si lasceranno certo sfuggire”.
Noi stessi, che da mesi ci battiamo anche con altre organizzazioni sindacali affinché questa riforma calata dall’alto non danneggi i pazienti, non avremmo saputo esprimerci meglio.
Inoltre segnaliamo l’importanza del fatto che la maggior parte dei Medici di Medicina Generale (almeno il 60%) non abbia aderito alla riforma e che lo scorso dicembre il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello, ha invitato il Tar Lombardia ad esprimersi nel merito in tempi brevi. Questa nostra azione continua di contrasto alla imbarazzante e pericolosa riforma è stata ed è indispensabile e darà i suoi frutti.
Con l’impegno e la partecipazione di tanti questa stagione di pseudopolitica arrogante e sorda finirà e i Medici di Medicina Generale potranno “ridiventare protagonisti del loro futuro proponendo un progetto alternativo, concreto e fattibile”.
Giancarlo Testaquatra
Segretario Regionale Lombardia Simet - Sindacato Italiano Medici del Territorio
SIMET sottopone al giudizio del TAR Lombardia anche la delibera X-7655 del 28 dicembre 2017 e il paragrafo “REMUNERAZIONE PAI” dell’AIR per la Medicina Generale del 2018
Qualcuno ci ha definiti oltranzisti, privi di pragmatismo, incaponiti su una posizione sterile che cozza con l’arte del fare sindacato, addirittura hanno accostato la nostra politica sindacale all’agire di Don Chisciotte.
Noi ci riteniamo semplicemente coerenti.
Siamo convinti di vivere e lavorare in Italia e non nella Repubblica Autonoma Lombarda e, di conseguenza, riteniamo che le leggi dello Stato Italiano debbano essere rispettate sempre, senza se e senza ma, da tutti ed in particolare da chi temporaneamente occupa le Istituzioni Regionali.
Noi sosteniamo nel nostro ricorso che Regione Lombardia abbia applicato la legge 23/2015 invadendo territori che non sono di sua competenza ed in questo modo violando l’art. 117, III comma, della Costituzione.
Apprendiamo con soddisfazione che anche il Governo se n’è finalmente reso conto ed ha impugnato alla Corte Costituzionale la riforma della sanità lombarda del 2015 ove introduce una «autonomia progressiva» per i medici specializzandi negli ospedali. Secondo il Consiglio dei Ministri l’art. 34 “contrasterebbe con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di professioni e tutela della salute, e violerebbe l'articolo 117, III comma, della Costituzione (competenze delle regioni) oltre che i principi di ragionevolezza (art 3, offerta di prestazioni coerenti con le finalità di cure "uguali" a tutti i cittadini) e buon andamento della pubblica amministrazione (art 97)”.
L’evidente strabismo del Governo Italiano, che a suo tempo non ha visto nelle delibere impugnate dal Simet le stesse violazioni cha ha invece visto oggi con riferimento all’articolo 34, probabilmente ha delle motivazioni politiche che non intendiamo approfondire in questo articolo, ci limitiamo semplicemente ad affermare che Paolo Gentiloni non è uomo da compromessi al servizio del proprio interesse politico ma Uomo delle Istituzioni al servizio dello Stato.
Insieme alle delibere regionali sulla cronicità, abbiamo deciso di impugnare anche il paragrafo dell’AIR 2018 “REMUNERAZIONE PAI”.
Ogni legge, per trovare compiuta applicazione, necessita dei decreti attuativi; in Regione Lombardia le delibere sulla cronicità rappresentano il mezzo con cui applicare parte della legge 23/2015.
Contrariamente a quanto sostenuto da altri, noi riteniamo che nel sopra citato paragrafo, e più precisamente quando si precisa che “per ogni PAI eseguito, …., nel contesto e con le modalità del modello organizzativo regionale di presa in carico del paziente cronico e fragile adottato in attuazione dell’articolo 9 della legge regionale sperimentale 2/2015 e validato dall’ATS di riferimento" ci siano chiari ed inequivocabili riferimenti alle delibere impugnate davanti al TAR (e questo è il motivo per cui il PAI sarà pagato solo ai medici gestori e co-gestori).
La nostra non è solo una battaglia per la difesa del ruolo e delle funzioni del medico di medicina generale ma anche, e soprattutto, una battaglia in difesa del principio di legalità senza il quale parlare di democrazia non ha nessun senso.