Riforma del SSR lombardo: la posizione del SIMeT
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Con la delibera X- 6164 del 30 gennaio 2017, i pazienti cronici sono stati suddivisi in tre livelli di complessità decrescente: il primo livello, il cosiddetto “cassetto rosso”, in cui sono stati inseriti circa 150.000 cittadini; il secondo livello, il cosiddetto “cassetto giallo” in cui sono stati inseriti circa 1.300.000 cittadini; il terzo livello, il cosiddetto “cassetto verde”, in cui sono stati inseriti 1.900.000 cittadini.
Con la delibera X – 6551 del 4 maggio 2017 vengono definiti i ruoli del medico di famiglia nel nuovo contesto:
- MMG Gestore ➢ può assumere il ruolo di gestore del paziente cronico non singolarmente ma organizzandosi in forma associata con altri MMG nella costituzione di cooperative;
- MMG Co-gestore ➢ il MMG singolo può candidarsi come co-gestore, comunica formalmente alla ATS la propria disponibilità ad assumere tale ruolo e a collaborare con i soggetti gestori e può redige il PAI ma solo se lo consente il gestore che comunque è il soggetto che assume la titolarietà del processo di cura;
- MMG che non partecipa al modello di presa in carico ➢ al MMG viene trasmesso dal soggetto gestore, per la condivisione informativa, il PAI dei propri pazienti. Il MMG formula il suo parere, sempre limitatamente alle prestazioni contenute nei set di riferimento; il medico specialista può, motivando, non recepire le eventuali osservazioni fornite dal MMG. In questo caso il MMG ha facoltà di segnalare all’ATS il disaccordo.
Siamo di fronte ad un tentativo di cambiamento epocale: si vuole passare dalla cura della persona nel suo contesto sociale e familiare alla cura della patologia, ed in questo modello il rischio è che la medicina generale debba abdicare alla sua funzione di servizio per migrare in una dimensione che storicamente non le appartiene, quella degli affari.
Noi riteniamo, confortati in questo convincimento da numerosi articoli dell’ACN, che la figura in possesso della titolarietà del processo di cura di tutti i cittadini, compreso i pazienti cronici, sia rappresentata solo ed esclusivamente dal medico di famiglia, che svolge la sua attività nelle forme previste dall’ACN.
Noi individuiamo nella politica sanitaria regionale, come peraltro esplicitato in più occasioni da autorevoli consiglieri dell’attuale maggioranza politica della Regione, la volontà di realizzare un sistema di cure primarie in cui la figura del medico di famiglia verrà ridimensionata se non addirittura gradualmente eliminata.
Per questo motivo le nostra posizioni è:
- rifiuto di qualsiasi forma di collaborazionismo con la Regione
- difesa in tutte le sedi previste dall’ordinamento giudiziario del ruolo e delle funzioni del medico di famiglia nel modo previsto dall’ACN.
Chi non è d’accordo con le politiche sanitarie regionali deve fare una scelta di campo e, coerentemente, deve sostenere quelle forze sindacali che, come il SIMET, si oppongono alla privatizzazione delle cure primarie per tutelare la salute dei cittadini ed il futuro dei medici di famiglia.
Rinnovato il vertice del SIMeT Regionale
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Il 6 maggio il direttivo regionale del sindacato ha eletto i nuovi vertici regionali:
Giancarlo Testaquatra Segretario
Galdino Cassavia Vice Segretario e Responsabile Area Dirigenti
Antonio Sabato Responsabile Area Medicina Generale
Vincenzo Casadonte Tesoriere
Paolo Marconi Rappresentante Area Digirenti
Enrico Pozzato Rappresentante Medici di Continuità Assistenziale
Fiorentino Cuppone Curto Revisore dei Conti
Giovanna Rizzo Revisore dei Conti
Nella professione esiste una “questione etica” che deve essere necessariamente affrontata e risolta
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Nel mese di ottobre 2016 il SIMET, insieme a CGIL, Cisl e UIL medici, sottolineò la necessità di un codice etico che prevedesse, con specifico riferimento all’ENPAM, l’incompatibilità “tra incarichi in più consigli di amministrazione, a maggior ragione se “scatole cinesi” della stessa Fondazione”. Si evidenziava inoltre nel comunicato come fosse “gravemente inopportuno affidare incarichi direttivi o esecutivi o di rappresentanza e decisione, comunque denominati, a professionisti che contemporaneamente mantengano una carica dirigenziale ai massimi livelli nazionali nelle associazioni sindacali di categoria” e come fosse indispensabile fissare un tetto retributivo per detti incarichi.
A parere del sottoscritto il discorso non può pero essere limitato solo all’ENPAM; è necessario che ci sia incompatibilità tra il ruolo dirigenziale all’interno delle organizzazioni sindacali di categoria da una parte e le nomine all’interno del consiglio dell'Ordine dei Medici dall’altra.
ENPAM e Consiglio dell’Ordine dei Medici sono solo la punta dell’iceberg della questione etica.
Il rispetto degli organismi istituzionale deve esserci a tutti i livelli di rappresentanza e di contrattazione: è indispensabile che accordi aziendali e/o regionali siano discussi e sottoscritti esclusivamente ai tavoli individuati negli accordi stessi. Fingere di concordare nelle sedi preposte decisioni già assunte in altre stanze con solo parte della rappresentanza di categoria viola il rispetto per le minoranze che è alla base del concetto stesso di democrazia
Antonio Sabato
Responsabilità professionale: il testo della legge 24/2017
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In allegato il testo della legge sulla responsabilità professionale.
Lettera al Presidente Maroni: il PAI è compito esclusivo del medico di famiglia
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Egregio Presidente,
voglia cortesemente prendere in esame quanto segue.
Delibera X-6164 del 30.01.2017
La legge regionale di riforma del sistema sanitario lombardo prevede al comma d) dell’articolo 2 la “separazione delle funzioni di programmazione, acquisto e controllo da quelle di erogazione, svolte dal vertice dell’organizzazione dell’articolazione territoriale del SSL”.
Nella delibera X-6164 del 30.10.2017 è stata fatta una suddivisione dei bisogni della persona in cinque livelli; I cittadini appartenenti a livelli 1, 2 e 3 dovranno sottoscrivere un patto di cura con il gestore che li prenderà in carico.
La presa in carico avviene attraverso il PAI, il piano assistenziale individuale. “Il PAI è un documento di sintesi del programma annuale di diagnosi e cura, attraverso il quale il medico responsabile della presa in carico documenta la tipologia e cronologia degli interventi diagnostico-terapeutici necessari alla persona sulla base del quadro clinico. Il Medico di Medicina Generale può eventualmente integrare le informazioni contenute nel PAI, provvedendo a darne informativa al Gestore, ma non modificarlo essendo la responsabilità del PAI in capo al Gestore”.
I gestori sono quindi nello stesso tempo i soggetti che predispongono il PAI, cioè la programmazione delle attività di presa in carico, e gli erogatori delle attività di presa in carico programmate nel PAI, in evidente difformità da quanto previsto nel già citato comma d) dell’articolo 2 della legge 23/2015, che prevede invece la separazione fra le funzioni di programmazione e quelle di erogazione.
Inoltre, poiché al gestore verrà corrisposta una remunerazione a budget in funzione delle classi di patologia, nel momento in cui esso è il soggetto che predispone il PAI, un incremento del margine di guadagno potrebbe essere ottenuto attraverso la contrazione delle prestazioni socioassistenziali e sanitarie previste nel documento.
La compilazione del PAI sulla base di indicazioni regionali non è una condizione di garanzia per la tutela della salute del cittadino; se così fosse infatti basterebbe utilizzare un PAI precompilato dalla Regione e non ci sarebbe bisogno di un medico per redigere il documento.
Infine la compilazione del PAI da parte del gestore esautora il medico di famiglia da funzioni e compiti previsti dall’ACN. In particolare l’art. 13 bis prevede che il medico di famiglia assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun paziente in carico e che ciò costituisce responsabilità individuale del medico.
L’unica soluzione per fornire adeguate tutele alla salute dei cittadini ed evitare un contenzioso legale davanti al TAR di cui il SIMET si farà senza ombra di dubbio carico è che la compilazione del PAI sia affidata al medico di famiglia che, per i motivi sopra esposti, non potrà assumere compiti di gestore.
Il tale modo si ristabilisce la correttezza della filiera assistenziale: il medico di famiglia compila il PAI, il cittadino sceglie il gestore che lo prenderà in carico sulla base delle indicazioni contenute nel PAI, l’ATS controlla che medico di famiglia e gestori si siano adoperati nel modo corretto con il fine ultimo di garantire al cittadino la soluzione più idonea alla gestione delle sue patologie croniche.
