DAL SITO ENPAM   Inabilità temporanea medici di medicina generale

I medici di medicina generale che sono costretti a sospendere l’attività professionale a causa di una malattia o di infortunio hanno diritto a un’indennità.

La tutela è prevista anche in caso di gravidanza a rischio.

Requisiti

Possono chiedere l’indennità i medici di famiglia, di continuità assistenziale e dell’emergenza territoriale che:

  • sono titolari di un rapporto convenzionale in corso (anche a tempo determinato o di sostituzione)
  • sono diventati inabili in modo temporaneo e assoluto a causa di una malattia o di un infortunio
  • hanno sospeso tutte le attività professionali (come convenzionati, liberi professionisti, dipendenti).


Primi 30 giorni

I primi 30 giorni di assenza dal lavoro sono coperti dalla compagnia Cattolica in coassicurazione con Groupama.

Nella tutela rientrano le eventuali conseguenze economiche di lungo periodo tramite le coperture per invalidità permanente da infortunio, invalidità permanente da malattia e morte da infortunio.

L’inabilità deve essere comunicata alla compagnia entro 10 giorni dall’evento, oppure, in caso di ricovero, entro 10 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura (si può comunicare anche più tardi, ma si deve dimostrare che è stato impossibile farlo prima).

La comunicazione va fatta compilando il modulo che si trova online sul sito www.polizza30giornimedici.it  e inviandolo tramite Pec o raccomandata.

  Dal 31° giorno

Dal 31° giorno (dalla data dell’infortunio o della malattia) l’indennità viene pagata dall’Enpam.

La prestazione spetta per un periodo massimo di 24 mesi (anche non continuativi nell’arco degli ultimi 48 mesi).

Per avere diritto all’indennità è necessario compilare il modulo specifico e inviarlo all’Enpam (per questo si vedano le istruzioni all’interno del modulo).

 Casi particolari

Lavoro come medico di continuità assistenziale e dell’emergenza territoriale, cosa devo fare in caso di infortunio in servizio?
In questi casi devi rivolgerti all’azienda sanitaria locale di appartenenza a cui spetta la copertura dal 1° giorno dell’infortunio fino a un massimo di 300 giorni.

Poiché non lavoro ho diritto all’esonero dei contributi di Quota A?
Sì, ma solo se l’attività professionale viene sospesa per più di 6 mesi continuativi. La domanda d’indennità esonera dal pagamento del contributo per la Quota A (Fondo di previdenza generale). Per avere diritto all’esonero, però, la domanda per l’indennità di inabilità va presentata durante il periodo di sospensione dell’attività professionale.

Per le malattie e gli infortuni capitati entro il 2017 a chi mi devo rivolgere?
Occorre rivolgersi alla compagnia Generali. Tutti i dettagli e le informazioni sono disponibili nelle istruzioni all’interno del modulo.

 Contatti

Primi 30 giorni
numero verde: 800 688 317
attivo dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00 e dalle 14.00 alle 17.30 (esclusi festivi e prefestivi)

Pec:

  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  (solo per gli infortuni)
  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (solo per le malattie)

Raccomandata:

Società Cattolica di Assicurazione
Agenzia Romagrandirischi
Piazza Sallustio 9 – 00187 Roma.

Fax: 06.4814905

 Dal 31° giorno

SAT – Servizio Accoglienza Telefonica
tel. 06 4829 4829 – fax 06 4829 4444 – email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
(nei fax e nelle email indicare sempre i recapiti telefonici)
orari: dal lunedì al giovedì ore 9.00-13.00 e dalle 14.30 alle 17.00
venerdì ore 9.00-13.00

Per incontrare di persona i funzionari:
Ufficio accoglienza e relazioni con il pubblico
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – Roma
orari: lunedì – giovedì: 9,00-13,00; 14,30-17,00; venerdì: 9,00-13,00

 

   

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