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Categoria: Notizie
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Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare dei cosiddetti “camici grigi”, e cioè di quei medici che da anni lavorano nel SSN nel servizio di Continuità Assistenziale privi dell’attestato di formazione; medici che in questi anni hanno permesso la sopravvivenza del servizio stesso garantendo standard qualitativi di assoluta eccellenza.

Questi colleghi sono preoccupati per quanto contenuto nell’articolo 15, comma 6, dell’ACN di giugno 2018 in cui è stato stabilito che i medici iscritti al corso di formazione abbiano, contrariamente a quanto previsto nel precedente ACN, la precedenza nell’assegnazione degli incarichi di sostituzione nei confronti dei medici con abilitazione professione acquisita dopo il 1994.

Dalle dichiarazioni girate sul web mi pare che il problema, esistente e serio, sia stato però molto ingigantito.

Infatti l’incarico di sostituzione, sulla base del comma 4 dell’articolo 70, può essere conferito solo dopo che un medico con incarico a tempo determinato o indeterminato, si assenti per un periodo superiore a 9 giorni.

La norma quindi non riguarda l’assegnazione degli incarichi temporanei di durata che potrebbe anche essere annuale.

A riprova della bontà della suddetta interpretazione basta leggere quanto proposto, con la sola opposizione del SIMET e della CGIL Medici, per ben 2 volte dalla Regione Lombardia nel Comitato Regionale per la medicina generale su probabile input di qualcuno per il momento non ancora dichiaratosi:

ATTUAZIONE ACN 21 GIUGNO 2018 – pubblicazione ambiti carenti e graduatorie aziendali

…… Con riferimento all’art. 15 comma 6 dell’ACN, le ATS dovranno pubblicare avviso per graduatorie aziendali entro il 15 febbraio (a partire dal 2020) al fine di disporre della graduatoria aziendale entro la data di pubblicazione degli ambiti carenti. La graduatoria aziendale ha validità annuale.

Le parti concordano che qualora la graduatoria aziendale così come disciplinata al comma 6 dell’art. 15 dell’ACN non fosse sufficiente ad esaurire le necessità aziendali di incarichi provvisori, a tempo determinato CA o di sostituzione, le ATS possono ricorrere ai medici di cui ai commi c), d) ed e) secondo il medesimo ordine di priorità anche per il conferimento di incarichi provvisori o a tempo determinato CA.

Questo si che è un articolo che qualora fosse approvato sarebbe di una gravità assoluta.

Il SIMET, organizzazione sindacale componente di Intesa Sindacale, attenta da tempi non sospetti alla situazione occupazionale dei “camici grigi”, nel mese di settembre 2018 aveva presentato al ministro Grillo la proposta di legge allegata.

Il nostro ragionamento è molto semplice: questi colleghi bloccati nell’imbuto formativo, non solo hanno diritto ad accedere alla formazione, ma nei casi in cui sono rimasti incastrati per un elevato numero di anni, si badi bene non per libera scelta ma per carenze del sistema, hanno tutto il diritto di accedere rapidamente alla convenzione.

E per sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, ribadiamo la posizione solare del SIMET sul corso di formazione: il corso deve diventare una specialità universitaria e i medici che lo frequentano devono essere retribuiti con una borsa uguale a quella degli altri specializzandi.

Chi si oppone a questa proposta sono coloro che in nome della specificità del corso in realtà difendono il proprio orticello fatto di compensi economici e di prestigio professionale; sono quelli che usano il corso come terreno fertile dove reclutare giovani medici che sono retribuiti con una borsa da fame blandendoli con benefit e proponendo negli accordi, nazionali o regionali che siano, una serie di misure che anziché garantire diritti propongono privilegi a favore di una parte della categoria sull’altra.

Il SIMET, come già successo in passato, non rimarrà a guardare inerte tutto ciò.

Se non riusciremo nelle sedi istituzionali ad evitare questa grave ingiustizia, le nostre ragioni, convinti di essere nel giusto, le faremo valere nei tribunali.

Antonio Sabato

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