Delibera Regionale XI-574 sulla cronicità: da respingere senza se e senza ma.

Nella seduta del 5.11.2018 la Giunta della Regione Lombardia ha approvato la deliberazione n. XI-574, avente per oggetto “nuove modalità di gestione ed attuazione del percorso di presa in carico del paziente cronico e/o fragile ed approvazione del protocollo d’intesa tra l’assessorato al welfare e la federazione regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Lombardia”.

Tre sono le novità contenute nella delibera:

  • cambia la figura del co-gestore che diventa d’ufficio “clinical manager”: redigerà il PAI e sarà il referente clinico del suo assistito;
  • ai medici che effettueranno la presa in carico verrà permesso di effettuare le prestazioni “previste nel PAI, che saranno remunerate secondo il metodo di finanziamento a prestazione”;
  • il ruolo della Federazione degli Ordini dei Medici, il cui contributo alla delibera è ripetutamente enfatizzato in tutto il provvedimento

In breve le nostre considerazioni

La modifica “sana” una delle tante criticità che avevamo, restando inascoltati, più volte segnalato e che ci hanno indotto ad impugnare da maggio 2017 tutte le delibere sulla cronicità, ma i motivi di opposizione all’intero provvedimento nel loro complesso non solo permangono invariati, ma sono addirittura aumentati.

Motivazioni di principio inderogabili:

  • La Regione non può legiferare in materie che non le competono, come è per l’appunto il caso della medicina convenzionata. Può solamente concordare negli AIR (accordi integrativi regionali) provvedimenti che non confliggono con l’ACN.
  • La Regione non può scegliersi l’interlocutore con cui trattare modalità operative dei medici di famiglia. Gli unici interlocutori legittimati sono i sindacati, non certamente l’ordine dei medici.

Entrando nel merito:

  1. Non è assolutamente chiaro il ruolo del medico che non aderisce alla riforma, in alcuni punti sembrerebbe che l’assistito del medico che non aderisce possa comunque avvalersi di un gestore che presumibilmente compilerà il PAI.
  2. Il medico che aderisce e compila il PAI deve
  • Raccogliere il consenso al FSE (se non fornito in precedenza) e all’adesione al percorso di cura
  • Stampare il consenso e consegnarlo al paziente
  • Inserire il PAI firmato digitalmente nel FSE dell’assistito
  • Modificare il PAI nel corso dell’anno ogni volta che sarà necessario
  • Se nel corso dell’anno, o in occasione di prima compilazione, verifica l’appartenenza ad un diverso livello di stratificazione, deve richiedere la riclassificazione rivolgendosi ad apposita Commissione dell’ATS
  • In caso di recesso dalla presa in carico del suo assistito, deve pubblicare il PAI di disarruolamento

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      3. ai medici che effettuano la presa in carico, verrà permesso di effettuare le prestazioni                   “previste nel PAI, che saranno remunerate secondo il metodo di finanziamento a prestazione”.

Non è per nulla chiaro se queste prestazioni, remunerate a parte, potranno essere effettuate da tutti i medici aderenti alla riforma oppure solo da quelli organizzati in cooperative, lo chiederemo nel prossimo comitato regionale per la MG del 20 novembre p.v.

In tutti i casi ci sembra un provvedimento eticamente molto discutibile e comunque inaccettabile perché ancora una volta si tenta di dividere i medici di famiglia in 2 categorie: quelli di serie A, che aderiscono ai desiderata regionali, e quelli di serie B.

Rimane in ultimo da chiedersi quali siano le reali motivazioni alla base di questa nuova delibera regionale

Secondo i dati forniti dalla Regione, la percentuale di medici di famiglia che hanno aderito alla riforma raggiunge a stento il 50%.

I medici delle strutture ospedaliere, sotto organico e oberati di lavoro, non hanno nessuna intenzione di compilare il PAI.

La Regione ha il disperato bisogno di reclutare medici per la compilazione del PAI, pena il fallimento dell’intero progetto.

Il SIMET, insieme agli altri sindacati che si sono opposti alla riforma, chiederà un rinvio dell’udienza del TAR del 28 novembre p.v.

La richiesta ha solo delle motivazioni tecniche-giuridiche, essendo ferma la volontà da parte nostra di impugnare anche questa delibera.

   

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